IMU
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Servizio attivo

Il servizio IMU è destinato al pagamento dell'Imposta Municipale Propria, dovuta per il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, con specifiche esenzioni per le abitazioni principali in determinate categorie catastali.
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Descrizione
L'IMU è un'imposta comunale che si applica sul possesso di determinati beni immobili, come fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili. Le abitazioni principali, salvo quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono escluse dal pagamento. Gli utenti sono tenuti a versare l'imposta annuale tramite due rate: un acconto a giugno e un saldo a dicembre.
Copertura Geografica
Comune di Caluso
Come fare
Per il calcolo dell'IMU online, è possibile utilizzare il link ufficiale del servizio di calcolo, disponibile qui.
Cosa serve
Sono necessari:
- Dettagli del fabbricato, area fabbricabile o terreno agricolo posseduto.
- Codice catastale del comune di riferimento.
- Eventuale accesso al sistema di calcolo IMU online.
Cosa si ottiene
Il pagamento dell'IMU consente di regolarizzare la posizione fiscale riguardante la proprietà di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
Tempi e scadenze
- Scadenza per il versamento dell'acconto: 16 giugno 2025.
- Scadenza per il versamento del saldo: 18 dicembre 2025.
Quanto costa
Il costo dell'IMU dipende dal valore catastale e dalla tipologia dell'immobile o del terreno. Ogni contribuente deve calcolare l'importo dovuto utilizzando il sistema di calcolo online.
Accedi al servizio
Dopo il calcolo e il pagamento, non è prevista una comunicazione specifica dall'ufficio tributi, ma il contribuente avrà adempiuto all'obbligo fiscale per l'anno d'imposta in corso.
Ulteriori informazioni
Per informazioni aggiuntive, è possibile contattare l'ufficio tributi IMU:
Settore Contabilità e Finanze - Ufficio Tributi IMU
- Tel: 011 9894941
- Cellulare di servizio: 376.0337746 (disponibile martedì, giovedì pomeriggio e venerdì, con la possibilità di essere richiamati se non raggiungibile).
L'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160* ha disposto la soppressione dell'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI) e rivisto la normativa dell'imposta municipale propria (IMU).
Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, ovvero fabbricati, abitazioni principali (esclusivamente in categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, aree fabbricabili e terreni agricoli.
Sono individuati come possessori, e quindi come soggetti passivi dell'imposta, autonomamente per la propria quota di competenza:
- il proprietario degli immobili
- il titolare del diritto reale di usufrutto
- il titolare del diritto uso
- il titolare del diritto abitazione
- il titolare del diritto enfiteusi
- il titolare del diritto superficie
- il concessionario di aree demaniali
- il locatario finanziario (dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso)
- Assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice:
Ai soli fini IMU l'assegnazione della casa familiare, a seguito di provvedimento del giudice, al genitore affidatario di figli minori o a carico è costitutiva di un diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; il genitore affidatario è quindi il soggetto passivo IMU; l'art. 1, comma 741, lettera c), stabilisce che la casa assegnata è considerata abitazione principale.
* Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022."
Soggetti non residenti pensionati in regime di convenzione con l’Italia
L’art. 1, c. 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto, a partire dall’anno 2021, che i soggetti non residenti in Italia e percettori di trattamento pensionistico erogato da uno stato estero in regime di convenzione internazionale con l’Italia (ovverossia totalizzando la contribuzione versata allo Stato estero con quella versata all’Italia) possano individuare una sola unità immobiliare ad uso abitativo (sono quindi escluse eventuali pertinenze), posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto e comunque non locata o data in comodato (ovvero tenuta a disposizione), sulla quale pagare l’imposta nella misura della metà di quanto dovuto con aliquota ordinaria.
Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione IMU per individuare l'unita immobiliare sulla quale intende applicare il beneficio della riduzione d’imposta allegando idonea documentazione per attestare lo status di pensionato.
Maggiori informazioni sulle convenzioni internazionali possono essere consultate sul sito dell’INPS.
- Esenzione "Beni Merce" (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - legge di Bilancio 2020): a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU.
- Abitazione principale (art. 1 comma 741 lettera b) della Legge n. 160/2019, come modificato dall’art. 5-decies del DL n. 146/2021 convertito dalla Legge n. 215/2021): nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023;
- Incremento della riduzione IMU per i pensionati residenti estero (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022): limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5 per cento l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che, mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%. Occorre presentare la dichiarazione IMU (entro 30 giugno 2022 con riferimento al 2021 ed entro il 30 giugno 2023 con riferimento al 2022);
- Esenzione Immobili Cat. D3 (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020): per il 2022, così come per il Saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- Obbligo presentazione dichiarazione IMU 2021 entro 30 giugno 2022, per coloro che hanno usufruito delle esenzioni Covid-19: nelle annotazioni occorre specificare la norma di riferimento, il periodo dell’esenzione ed attestare il possesso dei requisiti per fruirne.
- Con Decreto del Ministero delle Finanze del 9 maggio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2022 sono stati determinati gli appositi coefficienti moltiplicatori da applicare per l’anno 2022 per il calcolo dell'IMU per i fabbricati classificabili nel gruppo D, appartenenti ad imprese e sforniti di rendita catastale (art. 1 comma 746 L. 160/2019).
L’art.1, c.81 della legge 197/2022 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Il soggetto passivo comunica al comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.
Le scadenze del versamento IMU per l’anno d’imposta 2025 sono:
- 16/06/2025 per l’acconto
- 18/12/2025 per il saldo
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è effettuato, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate dal Consiglio Comunale e pubblicate sul sito del Comune e su quello del Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Allegati:
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 febbraio 2023 - APRI
Le scadenze del versamento IMU per l’anno d’imposta 2025 sono:
- 16/06/2025 per l’acconto
- 18/12/2025 per il saldo
Calcola l'IMU dovuta per il 2025 cliccando sul seguente link:
Sul sito del dipartimento delle Finanze, è stato pubblicato il decreto direttoriale del 4 maggio 2023, che approva il nuovo modello di dichiarazione IMU destinato agli enti non commerciali, insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche.
Il nuovo modello dovrà essere utilizzato già per la presentazione telematica della dichiarazione IMU Enc relativa al 2024, con scadenza 30 giugno 2025.
L’aggiornamento del modulo, che sostituisce il precedente approvato con decreto MEF del 26 giugno 2014, è connesso alle agevolazioni introdotte in seguito alla pandemia.
La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, dagli enti non commerciali esentati dall’imposta municipale (comma 759, lettera g), articolo 1, legge di bilancio 2020) al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso.
Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per la trasmissione esclusivamente telematica (secondo le modalità approvate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 maggio 2023) entro il prossimo 30 giugno.
Il modello può essere trasmesso direttamente dall’ente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa è possibile rivolgersi a un intermediario abilitato.
Con Ordinanza n. 37385/2022 la Corte di Cassazione ha stabilito che la presentazione della dichiarazione IMU da parte degli Enti non commerciali sia prevista a pena di decadenza.
Gli Enti non commerciali dovranno comunque dichiarare:
- gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'art.91-bis del D.L. n. 1/2012 convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27, che prevede quando possibile l'accatastamento autonomo dell'unita immobiliare con utilizzazione mista;
- gli immobili esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, nonchè gli immobili per i quali l'esenzione IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi.
La scadenza della presentazione della dichiarazione IMU è il 30 giugno dell'anno seguente a quello in cui è intervenuta la variazione.
Importante: a decorrere dall’anno d’imposta 2020, gli enti non commerciali sono tenuti a presentare la dichiarazione, per ogni anno, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Questi soggetti, quindi, dovranno presentare la dichiarazione per ogni anno d’imposta, indipendentemente dal fatto che intervengano variazioni che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta. (art. 1, comma 770 L. 160/2019 e FAQ MEF ).
Allegati
In caso di tardivo versamento dell’IMU alle prescritte scadenze e’ possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 comma 1 del D.L. 472/97 applicando sanzioni ridotte graduate in base al ritardo e gli interessi legali al tasso tempo per tempo vigente come dal seguente prospetto (si ricorda che gli interessi si applicano solo sull’imposta e non sulle sanzioni in base all’art. a 2 comma 3 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 47):
Ravvedimento | Applicazione | Sanzioni | Interessi |
Ravvedimento "sprint" | entro 14 giorni dalla scadenza | 0,1% giornaliero |
2023 - 5%
D.M. 13.12.2022
2022 -1,25%
D.M. 13 12.2021 2021 - 0,01%
D.M. 11.12.2020
2020 - 0,05% |
Ravvedimento "breve" | dal 15° al 30° giorno di ritardo |
1,5% | |
Ravvedimento "intermedio" | dal 31° al 90° giorno di ritardo |
1,67% | |
Ravvedimento lungo | dopo il 90° giorno di ritardo e entro un anno | 3,75% | |
Novità D.L. 124/2019 | entro due anni dall'omissione o dall'errore | 4,29% | |
Novità D.L. 124/2019 | oltre due anni dall'omissione o dall'errore | 5% |
L'imposta dovuta annua viene calcolata moltiplicando il valore imponibile per l'aliquota in base alla tipologia di immobile; la stessa va rapportata alla percentuale di possesso e agli effettivi mesi di possesso.
[imposta dovuta] = [valore imponibile] x [aliquota] x [quota possesso] x ([mesi possesso] / 12)
Si ricorda che solo per i fabbricati del gruppo catastale D (immobili industriali) esclusa la categoria D10, il calcolo dell'IMU è previsto con la suddivisione tra quota Erario (determinata utilizzando l'aliquota del 7,6 ‰) e quota Comune (aliquota ottenuta dalla differenza tra aliquota ordinaria del Comune e aliquota base della quota Erario).
ATTENZIONE - Novità rispetto alla normativa previgente
Le aree fabbricabili, non iscritte in catasto unitamente al fabbricato ma come terreni autonomi, ai fini IMU, non possono essere considerate pertinenziali dello stesso ma sono soggette ad autonoma valutazione e tassazione;
La nuova definizione di fabbricato, quale unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano «con attribuzione di rendita catastale» fa si' che gli immobili in categoria F/2 "unità collabenti", non essendo dotati di rendita catastale, non sono considerati fabbricati ai fini IMU e devono scontare l'imposta sull'area fabbricabile risultante.
Il calcolo del valore imponibile ai fini IMU, ai sensi dell'art 1, commi 745 e 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si basa:
- per i fabbricati, sulla rendita catastale (indicata in visura catastale), rivalutata del 5% e moltiplicata per un moltiplicatore a seconda della categoria catastale di appartenenza dell'unità immobiliare (i moltiplicatori sono riportati nella tabella posta più sotto);
- per i terreni agricoli (e incolti), sul reddito dominicale (indicato come R.D. in visura catastale), rivalutato del 25% e moltiplicato per il moltiplicatore 135;
- per le aree fabbricabili sul valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione dell'area, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Base imponibile fabbricati e terreni agricoli
[Base imponibile] = [rendita/reddito] x ( 1 + [% di rivalutazione] ) x [moltiplicatore]
È consigliato effettuare una visura catastale aggiornata degli immobili posseduti prima di procedere al calcolo.
Le visure catastali sono richiedibili gratuitamente dal soggetto possessore presso gli uffici dell'Agenzia Entrate - Territorio oppure in via telematica nell'area riservata Fisconline del sito dell'Agenzia Entrate (sezione "Servizi Ipotecari e Catastali, OMI" - "Consultazioni personali").
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 746 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che rimanda all'art. 7, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359 e cioè, fino alla richiesta dell'attribuzione di rendita, il valore di questi fabbricati, rilevante come base imponibile per il calcolo dell'IMU, è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando al valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti ministeriali definiti annualmente con apposito decreto.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze con Decreto 7 maggio 2021 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ha fissato i coefficienti validi per l'anno 2021 CONSULTA D.M. 7.05.2021
Base imponibile aree fabbricabili
Il valore imponibile delle aree fabbricabili è dato dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione dell'area o a far data dall'adozione dello strumento urbanistico, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Il valore delle aree fabbricabili deve essere dichiarato utilizzando la dichiarazione IMU (istruzioni). Una nuova dichiarazione IMU deve essere resa in caso di variazione del valore o cessazione dell'edificabilità per variazione al Piano Regolatore Generale del Comune (consultabile attraverso il Servizio Informativo Territoriale).
L’imposta municipale propria (IMU) NON SI APPLICA alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate in categoria A1, A8 ed A9) e relative pertinenze (limitatamente ad una per ciascuna categoria C2, C6 e C7).
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo."
Per l'Abitazione principale" devono essere soddisfatte contemporaneamente 3 condizioni:
- il possesso a titolo di proprietà (o altro titolo reale quale ad esempio l'usufrutto o il diritto di abitazione)
- la residenza anagrafica
- la dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo.
In base al Regolamento comunale disciplinante l'IMU è considerata direttamente adibita ad abitazione principale (e quindi esente IMU) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
Permane l'obbligo di versare l'IMU per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale censite nelle categorie catastali A1, A8 ed A9) nonché alle relative pertinenze, una per ciascuna categoria, censite nelle categorie C2, C6 e C7.
Sono considerate abitazioni principali in base all'art. 1 comma 741, lett c) della L. 160/2019:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
In materia di casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli minori o a carico si rinvia alla circolare del Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze 1/DF del 18/03/2020
Dal 2020 non è più prevista l'assimilazione all' abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Questa agevolazione non è stata riproposta dalla Legge 160/2019.
L’art. 1, c. 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto, a partire dall’anno 2021, che i soggetti non residenti in Italia e percettori di trattamento pensionistico erogato da uno stato estero in regime di convenzione internazionale con l’Italia (ovverossia totalizzando la contribuzione versata allo Stato estero con quella versata all’Italia) possano individuare una sola unità immobiliare ad uso abitativo, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto e comunque non locata o data in comodato (ovvero tenuta a disposizione), sulla quale pagare l’imposta nella misura della metà di quanto dovuto con aliquota ordinaria.
Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione IMU per comunicare su quale unità immobiliare intende applicare il beneficio della riduzione d’imposta allegando idonea documentazione per attestare lo status di pensionato.
Maggiori informazioni sulle convenzioni internazionali possono essere consultate sul sito dell’INPS e nella risoluzione 5/DF dell'11 giugno 2021.
Con la legge 30/12/2021 nr. 178 art. 1 comma 743 si dispone che, limitatamente all'anno 2022, la misura della predetta aliquota sia ridotta al 37,5 per cento.
Ai soli fini IMU l'assegnazione della casa familiare, a seguito di provvedimento del giudice, al genitore affidatario di figli minori o a carico è costitutiva di un diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; il genitore affidatario è quindi il soggetto passivo IMU; l'art. 1, comma 741, lettera c), stabilisce che la casa assegnata è considerata abitazione principale.
Poiché in materia di casa coniugale la nuova disciplina ha ingenerato diversi dubbi si riporta quanto esposto dal Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze nella circolare 1/DF del 18/03/2020:
“2. Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione in assenza di figli.
Si deve premettere che in caso di separazione senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti la giurisprudenza ritiene che la casa coniugale non può essere assegnata ad uno dei due coniugi a titolo di contributo al mantenimento, in sostituzione dell’assegno di mantenimento, non avendo l’assegnazione una funzione assistenziale (Corte di Cassazione 22 marzo 2007 n. 6979).
Ed invero, la differente formulazione della norma introdotta dal comma 741, lett. c), n. 4, che fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge, è volta soltanto a chiarire che nell’ambito dell’assimilazione all’abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale.
Nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina.
Pertanto, continua a permanere l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice già assimilata all’abitazione principale nella previgente disciplina.
In ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’assimilazione in argomento, occorre evidenziare che l’individuazione della “casa familiare” viene effettuata dal Giudice con proprio provvedimento che non può essere suscettibile di valutazione da parte del comune in un proprio provvedimento. Si prescinde quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio i nonni) e i requisiti della residenza e della dimora dell’assegnatario non sono rilevanti ai fini dell’assimilazione.”
(Art. 1 Comma 758 L. 160/2019)
Sono esenti dall'imposta (IMU) i terreni agricoli come di seguito qualificati:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
In base alla delimitazione effettuata con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte 12/05/1988 nr. 826/6658 (applicativa della predetta L. 984/77), nel territorio comunale risultano esenti da IMU i terreni appartenenti ai seguenti fogli: 2 – 3 – 4 - 5 – 6 - 10 - 11 - 25 – 27 – 28
I terreni rimangono esenti finché conservano destinazione agricola ma diventano imponibili come aree fabbricabili se acquisiscono l'edificabilità in base agli strumenti urbanistici vigenti.
(comma 759 L. 160/2019)
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonchè il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200
Agevolazione per unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado
L'art. 1 comma 747 lett. c) della L. 27/12/2019 n. 160 ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (da genitori a figli e viceversa) purché siano rispettate alcune condizioni di seguito precisate:
- l'unità immobiliare non deve essere accatastata in categoria A1, A8 o A9;
- il soggetto passivo (ossia proprietario, usufruttuario ecc. che deve l'IMU) che concede in comodato deve possedere in Italia solo l'immobile concesso in comodato, essere residente e dimorante abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
oppure
il soggetto passivo possiede al massimo due abitazioni in Italia, entrambe nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (ossia una abitazione principale del comodante, purchè non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) di cui un immobile ad uso abitativo utilizzato come abitazione principale e l'altro dato in comodato ad un parente in linea retta di primo grado e da questi utilizzato come abitazione principale(questo comporta che l'agevolazione si applica se si possiedono solo due unità abitative in Caluso di cui una adibita ad abitazione principale e l'altra concessa in comodato; - in entrambi i casi condizione per fruire dell'agevolazione è, l'utilizzo da parte del comodatario come abitazione principale (ossia con residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile utilizzato come comodatario);
- il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate (modello 69);
- non rileva il possesso d'immobili diversi dalle unità abitative (terreni, negozi ecc.);
Il suddetto beneficio è esteso, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori (D.L. 201/2011 art. 13, comma 3, lett 0a come modificato dall’art. 1, comma 1092 della L. 145/2018).
L'agevolazione decorre dalla data della stipula del contratto.
Il contratto di comodato può essere redatto in forma scritta o verbale. L’imposta di registro per la registrazione di un contratto di comodato gratuito di beni immobili è pari a € 200 più le eventuali spese di bollo.
Il pagamento dev’essere effettuato con il modello F23 (codice tributo 109T).
Per i contratti di comodato in forma scritta l’imposta di bollo, è assolta con i contrassegni telematici (ex marca da bollo) aventi data di emissione non successiva alla data di stipula.
L’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.
Per beneficiare dell'agevolazione, il contratto di comodato deve essere registrato entro 20 giorni dalla stipula dello stesso.
In caso di fabbricato concesso in comodato sottoposto a vincolo di storicità, la riduzione del 50% della base imponibile, qualora siano rispettate le condizioni di cui sopra, si cumula a quella prevista per gli immobili storici e la base imponibile sulla quale calcolare l'imposta è pari al 25%.
Sull'argomento vedasi anche la Risoluzione MEF n. 1/DF del 17 febbraio 2016 e le Faq IFEL
L'agevolazione, secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate, viene estesa anche alle pertinenze concesse in comodato unitamente all'abitazione all'abitazione (C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate).
E' opportuno comunicare l'avvenuta concessione in comodato all'Ufficio Tributi anche mediante posta elettronica a protocollo@comune.caluso.to.it
Si invitano contribuenti a trasmettere copia (non autenticata) della registrazione all'Ufficio Tributi per agevolare il controllo ed il calcolo dell'IMU.
L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento (art 1, comma 750 legge 160/2019) .
Per l'acconto 2021 si applica l'aliquota di base.
Si ricorda che questi immobili fino al 2019 erano esenti da IMU ma soggetti a TASI con la stessa aliquota e la stessa base imponibile.
In base alle disposizioni dell'art. 1 comma 758 lett a) della legge 27/12/2019 n. 160 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli (come definiti dalla lettera e) del comma 741) posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 nr. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del medesimo articolo 1 indipendentemente dall'ubicazione dei terreni stessi.
Il comma 741 lettera d) penultimo periodo precisa che sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
Pertanto i terreni edificabili, appartenenti ai citati soggetti per i quali ricorrono il requisito del possesso e della conduzione diretta, ai fini IMU, non sono considerati aree fabbricabili ma terreni agricoli e quindi esenti.
Il MEF, con risoluzione nr. 2 del 10 Marzo 2020, ha precisato che, in caso di comproprietà fra soggetti di cui alcuni siano privi della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, continui ad applicarsi la finzione giuridica di non edificabilità a favore di tutti i comproprietari, come nella normativa previgente, pertanto, i soggetti “non coltivatori” calcolano l'IMU dovuta in base al reddito dominicale e non al valore venale dell'area.
Per le abitazioni concesse in locazione a canone concordato (in base al vigente accordo territoriale e ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998) l'art. 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto una riduzione del 25% dell'aliquota applicata.
La predetta agevolazione opera anche nel caso di contratti di locazione di natura transitoria.
Per la conformità del contratto stipulato al canone concordato vedasi:
- la Nota Ministero Infrastrutture e Trasporti del 06.02.2018
- la Risoluzione Agenzia Entrate 31/E/2018
Per ulteriori informazioni riguardanti le agevolazioni sulle locazioni a canone concordato si possono consultare:
- la Risoluzione MEF n.1/DF del 17 febbraio 2016
- le FAQ tratte dai webinar IFEL fondazione ANCI con risposte pertinenti a queste casistiche.
Al fine di agevolare il controllo e aggiornare tempestivamente la banca dati IMU è opportuno segnalare la locazione a canone concordato all'Ufficio Tributi al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.caluso.to.it”
Il versamento dell'imposta dovuta dagli enti non commerciali come individuati dall'art. 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è effettuato in tre rate:
- le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento
- l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento.
I soggetti di che trattasi eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge.
In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
L'art. 1, comma 747, lett. a) e b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede una riduzione della base imponibile pari al 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Per l'agevolazione relativa agli immobili storici si raccomanda di contattare l'Ufficio Tributi al fine di confermare l'effettiva sussistenza dei requisiti.
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, l'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
Le caratteristiche di fatiscenza del fabbricato sono precisate nell'art. 9 del Regolamento IMU.
In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Per beneficiare dell'agevolazione è necessario presentare la dichiarazione IMU.
L'art. 1 comma 760 della L. 160/2019 prevede espressamente l'obbligo dichiarativo nei seguenti casi:
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
Gli enti di cui all'art 1 comma 759, lettera g) della L. 160/2019 (enti non commerciali), devono presentare la dichiarazione, il cui modello sarà approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014
APRI i Servizi on line dell'Agenzia delle Entrate per la consultazione rendite catastali
Gli errori possono riguardare:
- Codice fiscale, codice tributo, altre indicazioni sul modello F24 (acconto, saldo, etc.)
E' necessario che il contribuente ne dia comunicazione all'Ufficio Tributi per la loro correzione indicando con precisione il dato errato e quello corretto che deve sostituirlo; - Codice ente
Il contribuente dovrà presentare istanza di riversamento all'ente che ha erroneamente percepito l'importo versato chiedendo il riversamento all'ente soggetto attivo del tributo dandone anche notizia a quest'ultimo; - Importi versati:
E' possibile presentare istanza di rimborso in caso di versamento eccedente il versamento superiore al dovuto (i versamenti in acconto effettuati in eccesso andranno conguagliati con il saldo) mentre, se inferiori si rimanda alla pagina dedicata al ravvedimento operoso.
In caso di errori imputabili all'intermediario (banca o posta) incaricato del versamento il contribuente dovrà contattare lo stesso, chiedendo la rettifica della delega F24 senza alcun costo aggiuntivo e darne comunque comunicazione all'Ufficio Tributi.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Gestito da:
Allegati
richiesta rimborso tari-imuPagina aggiornata il 20/03/2025