I coniugi possono concludere davanti all'Ufficiale di Stato Civile un accordo di separazione o di divorzio.
La conclusione dell’accordo richiede la comparizione contestuale e ripetuta (per due volte) di entrambi i coniugi davanti all’Ufficiale dello Stato Civile.
Tale procedura semplificata è possibile solo per le coppie di sposi che non hanno figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, figli economicamente non autosufficienti.
L'accordo può essere concluso davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune:
- dove è stato celebrato il matrimonio civile;
- dove è stato trascritto l'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero;
- di residenza di uno dei coniugi.
L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
La procedura richiede di comparire per due volte a distanza di almeno un mese davanti all'Ufficiale di Stato Civile:
- al primo appuntamento viene stipulato e sottoscritto l'accordo. In tale occasione viene già fissato un secondo appuntamento, a distanza di almeno un mese, per la conferma dell’accordo sottoscritto. La mancata comparizione al secondo appuntamento equivale a mancata conferma dell'accordo;
- la seconda comparizione non è richiesta per i casi di modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio.