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Regione Piemonte

TARI

  • Servizio attivo

La TARI è la tassa sui rifiuti istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014). È destinata a coprire i costi relativi alla gestione dei rifiuti sul territorio comunale.


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, presenti nel territorio comunale.

Descrizione

La TARI, tassa sui rifiuti è stata istituita dalla L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014),
La tariffa, ai fini del calcolo della TARI, è costituita da due quote; in particolare per le utenze domestiche (locali ad uso abitativo) la tariffa è altresì diversificata a seconda dei componenti il nucleo familiare in quanto, è di comune esperienza, che la maggiore o minore produzione di rifiuti, in media, è collegata alla numerosità della famiglia.

Per le UTENZE DOMESTICHE (locali ad uso abitativo), la tariffa complessiva varia in ragione della superficie dell’immobile ed è graduata a seconda del numero degli occupanti del medesimo immobile.

Per le UTENZE NON DOMESTICHE (attività produttive, commerciali, di servizi, enti ed associazioni), la tariffa complessiva varia in ragione della superficie dei locali ed aree occupate e si distingue a seconda della tipologia di attività economica svolta.

Copertura Geografica

Comune di Caluso

Come fare

Per usufruire del servizio, il contribuente deve regolarizzare la propria posizione fiscale attraverso il pagamento della tassa, che viene calcolata annualmente e inviata al contribuente. Eventuali modifiche nell'occupazione del locale o nel nucleo familiare devono essere comunicate al comune.

Cosa serve

Sono necessari:

  • Dati relativi all'immobile (superficie)
  • Numero di componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche)
  • Tipologia di attività svolta (per le utenze non domestiche)
  • Eventuale variazione delle condizioni (ad esempio, modifiche nel numero degli occupanti o nell'uso dell'immobile)

Cosa si ottiene

Il servizio consente di regolarizzare la propria posizione rispetto alla gestione dei rifiuti, contribuendo al finanziamento delle attività comunali di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Tempi e scadenze

La tassa viene normalmente calcolata su base annuale e deve essere versata entro le scadenze indicate nell'avviso di pagamento. Le scadenze possono variare a seconda delle disposizioni comunali annuali.

Quanto costa

Il costo della TARI varia in base alla superficie dell'immobile, al numero di componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) e alla tipologia di attività svolta (per le utenze non domestiche). Ogni anno il comune stabilisce le tariffe applicabili.

Accedi al servizio

Una volta effettuato il pagamento della tassa, il contribuente risulta in regola con il servizio di gestione rifiuti. In caso di modifiche alla situazione (es. cambio di residenza, variazione nell'attività commerciale), è necessario comunicare tempestivamente al comune per l'adeguamento della tariffa.

Ulteriori informazioni

CHE COS’E'
La TARI, tassa sui rifiuti, istituita dalla Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e disciplinata con Regolamento comunale allegato alla deliberazione Consiglio Comunale n. 7/2018,  è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Le modalità di calcolo delle tariffe e dei coefficienti minimi e massimi sono stabiliti dal D.P.R. 27.04.1999 n.158

CHI DEVE PAGARE
La TARI deve essere pagata da chiunque nel territorio comunale possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

In caso di utilizzi di durata non superiore a 6 mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

COME SI CALCOLA
Il tributo da corrispondere è commisurato ad anno solare e computato in base al periodo effettivo di occupazione o detenzione dei suddetti locali o aree scoperte espresso in giorni.

La Tariffa si compone di una quota fissa (QF) e di una quota variabile (QV).
La quota fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, mentre la quota variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Per il calcolo della TARI, occorre tener conto che il tributo prevede la distinzione tra utenze domestiche (locali ad uso abitativo) e le utenze non domestiche (attività produttive, commerciali, di servizi, enti e associazioni).

Per le UTENZE DOMESTICHE, la tariffa varia in ragione della superficie dell’immobile ed è graduata a seconda del numero degli occupanti l’immobile.
(QF x mq.) + QV
Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.

Per le UTENZE NON DOMESTICHE, la tariffa varia in ragione della superficie dei locali/area e si distingue a seconda della tipologia di attività economica svolta.
(QF + QV) x mq.

All’importo del Tributo comunale, occorre infine aggiungere il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.lgs. n. 504/1992 pari al 5% del tributo comunale.

Esempi di calcolo
Esempio a) – Utenze domestiche: (QF  x mq) + QV
Abitazione di mq. 85 comprensiva di pertinenze occupata da n. 2 componenti - TARIFFA TARI Utenze domestiche
(€ 0,62138 x 85 mq. ) + (€ 138,49491) = € 52,8173 + €138,49491 = € 191,3122

Tributo provinciale = € 191,3122 x 5% = € 9,5656105
TARI dovuta  = (€ 191,31+ € 9,56) = € 200,8778 (Cod. tributo 3944)

Esempio b) – Utenze non domestiche: (QF + QV) x mq.
Cartoleria di mq 120 - TARIFFA TARI Utenze non domestiche Cod. 113
(€ 1,62904 +  € 2,47248) x 120 mq.  = € 4,101152 x 120 mq  = € 492,1824

Tributo provinciale =  € 492,1824 x 5% =  € 24,60912
TARI dovuta (€  492,1824 + € 24,60912) = € 516,79152  (Cod. tributo 3944)

La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie imponibile non è ancora calcolata utilizzando l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 ma continua ad utilizzarsi la superficie calpestabile.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al Decreto Legislativo n. 507/1993 (TARSU), e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Sono escluse dal tributo le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva.

Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e/o professionale, il tributo è dovuto in relazione alla specifica attività esercitata in riferimento alla superficie a tal fine utilizzata.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione del tributo si fa riferimento all'attività principale.

La tariffa applicabile per ogni attività è, di norma, unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (per esempio: superficie di vendita, esposizione, uffici, deposito, magazzini , eccetera).

La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto di autorizzazione o concessione comunale.
Sono escluse dal tributo:

  1. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  2. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;
  3. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 Codice Civile. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Non sono altresì soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità.

Tutte le riduzioni sono concesse unicamente con richiesta da parte dell’interessato contestualmente alla denuncia iniziale o a quella di variazione utilizzando gli appositi modelli, scaricabili dal sito internet.
Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo una soltanto, quella più favorevole al contribuente.

UTENZE DOMESTICHE

Riduzione della tariffa del 30% nel caso di:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
Le suddette riduzioni tariffarie competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

Riduzione del 15% della tariffa per il compostaggio domestico agli utenti delle frazioni Are', Vallo, Rodallo, Carolina e Molliette che già provvedevano al compostaggio domestico nonché del 5% della tariffa agli utenti del capoluogo che avessero aderito in anni precedenti a progetti di compostaggio domestico

Agevolazioni per particolare disagio sociale: Per le utenze domestiche anche quest’anno è prevista un’agevolazione TARI che riduce il tributo sulla base di una relazione dei competenti servizi sociali che accerti uno stato di disagio economico sociale tale da rendere di fatto impossibile far fronte all'obbligazione tributaria.

UTENZE NON DOMESTICHE

Riduzione in percentuale della superficie promiscua qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo.
La superficie imponibile è calcolata applicando alla superficie su cui l’attività è svolta una riduzione massima del 30% tenendo conto della tipologia di attività economica.

Per poterne usufruire, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Riduzione della tariffa del 30% nel caso di:
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, a condizione che:
- l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
- le suddette condizioni risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi. In assenza di autorizzazione stagionale, l’uso stagionale può essere comprovato in fatto attraverso l’esibizione del registro dei corrispettivi

La suddetta riduzione decorre dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.

Riduzione per riciclo
Alle utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti assimilati attraverso canali diversi da quelli definiti come raccolta urbana dal contratto di servizio oppure secondo modalità specifiche concordate con il gestore del servizio di raccolta e attestate dallo stesso, verrà applicata una riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 20%.
La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell’utenza dell’avvenuto recupero tramite:
a) documentazione comprovante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo;
b) attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l’attività di recupero;
c) copia del registro di carico e scarico;

La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il 30 giugno dell’anno cui si riferisce e la documentazione deve pervenire non oltre il 31 gennaio successivo.

La dichiarazione di inizio o variazione occupazione dell’unità immobiliare deve essere presentata entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione del locale o area, con effetto dal primo giorno di inizio del possesso o detenzione, utilizzando gli appositi modelli scaricabili dal sito internet del Comune di Caluso.
La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione.

La dichiarazione deve essere presentata:

  1. per le utenze domestiche:
    • nel caso di residenti, dall’intestatario della scheda di famiglia;
    • nel caso di non residenti, dall’occupante a qualsiasi titolo;
    • nei casi di utenze domestiche di persone giuridiche, dal legale rappresentante;
  2. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
  3. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

La dichiarazione, compilata in tutti i suoi campi e sottoscritta, può essere trasmessa utilizzando una delle seguenti modalità di presentazione:

  • consegnata a mano direttamente al protocollo del Comune o presso l'Ufficio Tributi il quale ne rilascia apposita ricevuta;
  • spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. A Comune di Caluso – Piazza Valperga, 2 – 10014 Caluso (TO)
  • a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.caluso.to.it

Nel caso di occupazione della stessa abitazione da parte di nuclei familiari registrati distintamente in anagrafe, l'Ente potrà provvedere d’ufficio al calcolo del tributo sulla base del numero effettivo degli occupanti, a prescindere dalle risultanze dell’anagrafe.

Si rammenta che entro il 30 giugno di ogni anno le utenze non domestiche comunicano al Comune o al soggetto gestore del servizio, nel caso di tariffa corrispettiva, la scelta tra la gestione pubblica ed il ricorso al mercato per la gestione dei propri rifiuti urbani (art. 30, comma 5, D.L. 41/2021 – art. 238, comma 10, D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 116/2020).

La comunicazione ha effetto dall'anno successivo per l'anno 2023, comunicazione entro 30 giugno con  decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione
Non sono soggetti alla TARI, i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell’alloggio o dell’immobile.

Immobili privi di arredo e di utenze
Non sono soggetti alla TARI i locali ed aree non utilizzati e non predisposti all’uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all’uso i locali e le aree privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce).
La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Gestito da:

Tributi TARI

Piazza Valperga, 2 - 10014 Caluso (TO)

Allegati

MODULO TARI - PERSONE FISICHE
MODULO TARI - ENTI
richiesta riduzione tari
richiesta rimborso tari-imu

Pagina aggiornata il 20/03/2025

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